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Sunday, 24 April 2011 14:23

Se siete lavoratrici PARASUBORDINATE iscritte alla gestione separata, potete inviare un ricorso alla vostra direzione provinciale INPS, utilizzando la seguente traccia:

 

 

Spett. INPS –Direzione Provinciale

In persona del Legale Rappresentante

Raccomandata a. r.

Li,

Spett.le INPS,

Io sottoscritta _________, in qualità di lavoratrice parasubordinata e iscritta alla gestione separata dal 4/06/1999 presso la vostra sede. Vi rappresento quanto segue.

Dal ________ ho iniziato ad usufruire del congedo di maternità per l’adozione internazionale di 1 (o più) minori, come da domanda presentata il ______________ (protocollo INPS. xxxxxxx). Secondo le nuove disposizioni di legge (Legge finanziaria per il 2008  n° 244/2007 art. 2 commi 452, 453, 454, 455) a partire dal 1° gennaio 2008 il diritto al congedo di maternità è stato riconosciuto anche alle lavoratrici madri adottive nelle stesse forme riconosciute alle madri biologiche. Allo stato attuale risulta che mentre l’indennità di congedo parentale per la sottoscritta sia stata correttamente elargita, per quanto riguarda l’indennità relativa al congedo di maternità sono stati elargiti 3 mesi anziché 5.

Alla luce del T.U. N° 151/2001, del  decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 12 luglio 2007, concernente “l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.” e della la legge finanziaria 2008 si evince che:

a)      Il menzionato decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 12 luglio 2007, estende ai committenti di lavoratrici a progetto, alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata ed agli associati in partecipazione, il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi prima e dopo il parto, previsti all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

b)      L'art. 26  (Adozioni e affidamenti) del T.U. n.151/2001 stabilisce che Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici (dipendenti) che abbiano adottato un minore, secondo le modifiche effettuate dalla legge finanziaria 2008.

c)      Ai sensi dell'art. l’art.64 comma 2 del T.U n°151/2001, relativo al congedo di maternità per le collaborazioni coordinate continuative, tale congedo di maternità delle lavoratrici CO.CO.CO e CO.PRO è equiparato a quello delle lavoratrici dipendenti:  “Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) n° 388 la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Quindi ai sensi dei citati provvedimenti le lavoratrici CO.CO.CO o CO.PRO e le categorie assimilate iscritte alla gestione separata devono avere lo stesso trattamento di congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti, sia in caso di maternità biologica, sia in caso di maternità naturale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e di tutte le disposizioni legislative citate io sottoscritta

chiedo

che mi vengano corrisposte le rimanenti 2 mensilità di indennità di congedo di maternità.

In difetto dovro' agire nelle opportuni sedi giudiziarie per la tutela del mio diritto alla corresponsione di quanto richiesto.

Tanto Vi dovevo per Vostra opportuna conoscenza e ad ogni effetto di legge, ivi compreso ai finiti interruttivi della prescrizione.

Cordiali saluti

Firma

Last Updated on Sunday, 12 June 2011 21:55
 

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